Art. 12.
(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro

 

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dell'interno, con proprio decreto, individua i posti di frontiera e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere il richiedente asilo ed i suoi familiari. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per tale accoglienza, qualora non risultino già disponibili o non sia possibile riadattare locali già esistenti.
      2. Durante la fase dell'esame della richiesta, il richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Ministero dell'interno, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura si protrae per più di dodici ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne e per i minori devono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in Italia e una all'estero. Per le predette attività di assistenza nonché per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo si applicano, se la domanda di asilo è presentata presso posti di frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico, e successive modificazioni.
      3. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato il proprio domicilio ai sensi dell'articolo 4, comma 6, è tenuto a fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediate. Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello stato di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, incluso il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.
 

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      4. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza, può stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato od organismi internazionali umanitari dotati di idonee strutture.
      5. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto, per l'ammontare giornaliero pro capite determinato con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, il trasporto del richiedente con il mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nonché l'alloggio e il vitto del medesimo nella località ove si svolge l'audizione.
      6. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.